Art. 4.
(Televisione a pagamento).

      1. Le televisioni a pagamento che hanno introiti derivanti da pubblicità, soggette alla giurisdizione italiana, riservano il 50 per cento della loro programmazione ad opere audiovisive europee come definite dalla citata direttiva 89/552/CEE, e successive modificazioni. Tale percentuale deve essere ripartita tra i diversi generi programmati e deve riguardare, per almeno la metà, opere prodotte negli ultimi cinque anni. Il 50 per cento della programmazione delle opere europee deve essere trasmessa in prime time.
      2. Dalle quote di riserva previste dal presente articolo sono esclusi i film e i documentari destinati prioritariamente alle sale cinematografiche.
      3. Le televisioni a pagamento che hanno introiti derivanti da pubblicità, soggette alla giurisdizione italiana, riservano il 70 per cento della programmazione cinematografica a opere europee, costituite da film e da documentari.

 

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